1801 |
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Nob. Giuseppe di Montegnacco «con due case interne affittate a Giuseppe Del Negro e Giuseppe Pontello» (Nomenclatura, f. 46v). |
1809 |
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È di Giorgio di Caporiacco. |
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Vi abitano i calzolai Giuseppe Scrosoppi e Giuseppe Del Negro, il «filzaro» G.B. Candotto e il domestico Francesco Batelli (Registro delli aloggi, f. 34v). |
1813, ag. 17 |
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Felicita q. Girolamo di Montegnacco, moglie di Giorgio di Caporiacco, vende a Mattia q. G.B. Magrini una casa interna «con fondi di cortivo» del corpo dei n. 1230, 1231, 1232 (A.S.U., N., Valentino Ciani, 657, 765). |
1813, sett. 1 |
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Mattia q. G.B. Magrino «smerziante vino al minuto» vende a Francesco q. Domenico Pitaro «una casa — interna al cortivo dal corpo delli c.n. — 1230, 1231, 1232 con porzion di cortivo —, il tutto statto aquistato dal — venditore dalle mani della sign. Felicita f. del deff. — Girolamo di Montegnacco, moglie del sig. Giorgio q. Francesco di Caporiacco — con istr. — 17 ag. — 1813 —. Confina essa casa e cortivo verso lev. e mezz. con il — Pitaro aquistante, a pon. parte con le restanti case basse rimaste al Magrini — ed parte con restante cortivo pur di — Magrino ed parte — con transito che rimane promiscuo tra — Magrino e Pitaro, ed a tram. con — Francesco Feruglio q. G.B. e nello stato rovinoso e cadente in cui essa casa s’attrova —. La — vendita viene — fatta per la somma — di it. — L 1903,52 —» (A.S.U., N., Osvaldo Colomba, 10299, 473). |
1814, sett. 11 |
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Mattia q. G.B. Magrino vende ad Antonio ed Anna n. Pesante, coniugi Tosolini, «le fabbriche e fondi — dal corpo delli c.n. 1230 e 1231 ed il 1232, rimaste in seno del venditore doppo la vendita da esso fatta al — Pitaro; — le quali case — confinano a lev. con case e fondi acquistati dal — Pitaro, a mezz. parte — Pitaro in loco Varmo ed parte con case — delli — fratelli Caiselli, a pon. il — borgo, ed a tram. con cortivo ossia transito consortivo con il — Pitaro ed oltre — Francesco Feruglio —» (A.S.U., N., Osvaldo Colomba, 10301, 617). |
1816, sett. 3 |
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Francesco Pittaro alla congregazione municipale: «Francesco Pittaro, venditor di carni al minuto, al c.n. 1230, espone che questa congregazione municipale ha adesso ordinato di traslocare la vendita delle carni nel locale delle pubbliche beccarie, quando da quattro anni circa esercita la vendita in una bottega in questo Mercato vecchio. E però reputando mancante di dirito la congregazione suddetta di obbligare il ricorrente a tale traslocazione, s’implora che questa superior autorità sia ad esso ordinato di lasciare il ricorrente nel suo libero esercizio nel posto dov’è nel possesso di esercitare».
Risposta della congregazione: «Si ritorna al petente con l’avvertenza al decreto 15587 diffidandosi a dover esser concentrato nel posto da esso assunto nelle pubbliche beccarie per il giorno 14 corrente settembre» (A.S.U., C.N., 180, 2629 Orn.). |
1852 |
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I n. 1230, 1230 A e 1230 B sono di Natale Bonani (Competenze, I, f. 33v). |